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IRPEF 55%


LEGGE FINANZIARIA 2007

La Legge Finanziaria 2007, Legge del 27 dicembre 2006 n 296, pubblicata in G.U. il 27 dicembre 2006 n. 299 introduce importanti novità per il settore energetico.

In particolare, vengono segnalati i seguenti argomenti: 

  1. Agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici (articolo 1 commi 344-347 e commi 350-352);
  2. Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza;
  3. Biocarburanti;
  4. Cambiamenti normativi sul regime IVA della fornitura di energia elettrica;
  5. Estensione a tutto il 2007 delle agevolazioni fiscali;
  6. Istituzione di un Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto;
  7. Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

  1. Agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici (articolo 1 commi 344-347 e commi 350-352)

 Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli immobili prevedono 4 detrazioni d’imposta con un innalzamento dal 36% al 55% di detrazione fiscale per alcune tipologie di intervento come riassunte nella tabella sotto riportata.  

Tipologia d'intervento

Termine

Quota detrazione dall'imposta

Valore massimo della detrazione

(Comma 344) Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori dell'allegato C, comma 1, tabella 1 del D.lgs. 192/2005 ("Rendimento energetico nell'edilizia")

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

55% degli importi rimasti a carico del contribuente

100mila euro

(Comma 345) Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali ed orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.
Devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3 allegata alla presente legge (allegato 1 in fondo alla presente comunicazione).

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

55% degli importi rimasti a carico del contribuente

60mila euro

 (Comma 346) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

55% degli importi rimasti a carico del contribuente

60mila euro

 (Comma 347) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e constestuale messa a punto del sistema di distribuzione

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

55% degli importi rimasti a carico del contribuente

30mila euro

 

Il decreto stabilisce, a riguardo, le condizioni e le modalità per ottenere tali benefici (comma 348) secondo cui, con decreto attuattivo da emanarsi entro il 28 Febbraio 2007, tra le condizioni da rispettare per accedere alle detrazioni c’è la presentazione della “Certificazione energetica dell’edificio” (solo se la Regione di appartenenza l’abbia introdotta) o in alternativa un attestato di qualificazione energetica rilasciata da un professionista abilitato. 

Inoltre, il provvedimento prevede che nei regolamenti edilizi comunali - ai fini del rilascio del permesso di costruire - sia prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna unità abitativa (comma 350). 

Infine, è previsto anche l’istituzione di un fondo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 destinato al finanziamento di nuovi edifici o complessi di edifici di volumetria superiore a 10mila m3 che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per m2 di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell'allegato C, comma 1, tabella 1 del D.lgs. 192/2005 (Allegato 2 in fondo alla comunicazione).

Tale contributo è pari al 55% degli extracosti sostenuti per conseguire il valore limite (spese di progettazione incluse) e si applica a quei lavori di edilizia con data di inizio entro il 31 dicembre 2007 e che si concludono entro i tre anni successivi.

Le modalità e condizioni per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo e i valori limite relativi al fabbisogno energetico per il condizionamento estivo e l’illuminazione saranno fissate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (commi 315-352). 

2.      Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

Il provvedimento in tal senso prevede le detrazioni dall’imposta lorda per gli interventi sotto riportati:

Tipologia d'intervento

Termine

Quota detrazione dall'imposta lorda

Valore massimo della detrazione

(Comma 353) sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

20% degli importi rimasti a carico del contribuente

200 euro per apparecchio in unica rata

(Comma 358) acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW.

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

20% degli importi rimasti a carico del contribuente

1500 euro per motore in unica rata

(comma 359) acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2007

20% degli importi rimasti a carico del contribuente

1500 euro per intervento in un'unica rata

 Le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter saranno individuate con un Dm entro il 28 febbraio 2007 (comma 360).

Per le suddette attività è stato istituito un fondo di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 le cui condizioni e modalità e termini di utilizzo saranno esplicitate in un decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2007 (commi 363-364). 

3.      Biocarburanti

Il comma 367 della legge Finanziaria 2007 riscrive la normativa sui biocarburanti contenuta nel D.lgs. 30 maggio 2005, n. 128 e nel D.l. 10 gennaio 2006, n. 2 definendo in maniera più severa gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburante e altri carburanti rinnovabili, aumentando la percentuale prevista per il 2010 (da 2,5 % a 5,75%).

Il comma 368 obbliga i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione  prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili ad immettere in consumo una quota minima (1% per l'anno 2007; 2% per il 2008) di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, etere etilterbutilico, bioidrogeno); e "auspica" la sottoscrizione di contratti di filiera o contratti quadro, prevedendo che la stessa costituisca titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; e nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

Il comma 371 detta poi una serie di agevolazioni per la circolazione del biocarburante, prevedendo un'accisa "ribassata" sullo stesso, rispetto a quella applicata al gasolio normale: per la precisione, la legge prevede che "nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante".

Ulteriori agevolazioni sono previste dal comma 372 (decorrenza: 2008) per il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, e per l'etere etilterbutilico (Etbe). 

4.      Regime Iva sulla fornitura di energia elettrica

Il comma 384 modifica la tabella A, parte terza allegata ("Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%") al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):

Versione attuale

Versione legge Finanziaria 2007

122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

122) Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del Dpr 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.

 

 5.      Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006

Il comma 394 della legge 296/2006 prevede (tra l'altro) l'estensione (a tutto il 2007):

-          delle disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate;

-          delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale;

-           le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica;

-          le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali. 

6.      Istituzione Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto

La legge Finanziaria istituisce presso la Cassa depositi e prestiti Spa un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009 (incrementabili) per finanziare le misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto ed in particolare vengono individuate 7 tipologie di misure da finanziarie prioritariamente:

·         microgenerazione diffusa ad alto rendimento;

·         piccoli impianti per l'utilizzazione di fonti rinnovabili;

·          sostituzione dei motori elettrici industriali superiori a 45 Kw;

·         incremento dell'efficienza energetica nel civile e terziari;

·          eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

·         interventi strutturali sulla mobilità urbana;

·          progetti pilota di ricerca e sviluppo in campo energetico.

Le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ed il tasso di interesse da applicare alle operazioni verrà stabilito da apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e delle Finanze entro il 31 marzo 2007 (commi 1110-1115).

7.      Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il provvedimento in questo caso prevede che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale per il settore sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e non da fonti assimilabili (art. 2 Dir 2001/77/CE). Vengono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi destinati al sostegno alle fonti energetiche assimilate ma soltanto nel caso di impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione prima del 1 gennaio 2007 (comma 1117).

Inoltre, tramite apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico verranno definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili nonché i criteri di erogazione e salvaguardia delle norme e degli effetti precedenti (comma 1118).

Infine, il provvedimento apporta una serie di modifiche in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 1120):

-          D.lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387 l'articolo 17, commi 1, 3 e 4 sono abrogati (relativi all'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili);

-          legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Piano energetico nazionale) gli articoli 22 e 23 della gli articoli 1, 11 e 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Attuazione del Piano energetico nazionale);

-          l'articolo 2 del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

-          l'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Comunitaria 2001);

-          l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

-          l'articolo 229 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Nuovo codice ambientale);

-          l'articolo 52 del Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). 

Vengono di seguito riassunte schematicamente i principali provvedimenti per il settore energia che dovranno essere varati per rendere efficaci le disposizioni sopra enunciate: 

Entro il

Ente

Misura

30 Gennaio 2007

 Ministro dell’Economia

Un decreto individua le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica

 

28 Febbraio 2007

Ministro dell’Economia di concerto con lo Sviluppo Economico

Un decreto dà attuazione alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti

28 Febbraio 2007

Ministro dell’Economia di concerto con lo Sviluppo Economico

Un decreto indica le caratteristiche che devono avere i  motori a elevata efficienza ed inverter  per accedere alle detrazioni

31 Marzo 2007

Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico

Un decreto specifica le condizioni e le modalità di accesso e i termini di utilizzo del Fondo istituito per i contributi agli apparecchi domestici e i motori industriali ad alta efficienza

31 Marzo 2007

Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Ministro dell’Economia

Un decreto specifica le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e il tasso d’interesse da applicare alle operazioni relative al Fondo rotativo per il Protocollo di Kyoto

1 Aprile 2007

Ministro dell’Economia di concerto con lo Sviluppo economico

Un decreto stabilisce i criteri per utilizzare la dote del fondo per l’efficienza energetica

1 Aprile 2007

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con l’Economia, l’Ambiente e le Politiche agricole

Un decreto stabilisce le sanzioni per la mancata immissione in commercio di quantità prefissate di biocarburanti

1 Aprile 2007

Ministro delle Politiche agricole, di concerto con lo Sviluppo Economico, l’Ambiente e l’Economia

Un decreto attua l’obbligo di immettere in commercio quantità prefissate di biocarburanti

1 Luglio 2007

Ministro dell’Economia, di concerto con lo Sviluppo Economico, l’Ambiente e le Politiche agricole

Un decreto determina i requisiti di operatori e impianti di produzione per partecipare al programma di incentivo per l’utilizzo del biodiesel, le caratteristiche fiscali del prodotto, le percentuali di miscelazione consentite

1 Luglio 2007

Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con le Politiche agricole

Un decreto rivede la disciplina dei certificati verdi

Da definirsi

Ministro dell’Economia

Un decreto che specifica le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo destinato al finanziamento di nuovi edifici efficientati. Verranno anche specificati i valori limite relativi al fabbisogno energetico per il condizionamento estivo e per l’illuminazione.

Da definirsi

Ministro dello Sviluppo Economico

Un decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili nonché i criteri di erogazione e salvaguardia delle norme e degli effetti precedenti.

 

Allegato 1: legge 296/2006 Tabella 3

Allegato 2: Dlgs. 192/2005 allegato C comma 1 tabella 1

 

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Data ultimo aggiornamento 31/03/2007

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