Schema di disegno di legge recante "Misure per la liberalizzazione del mercato dell'energia, per la razionalizzazione dell'approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore energetico" (Cd. "Ddl Bersani")
Articolo 1
(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori
dell'energia elettrica e del gas)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il
processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive
2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia
elettrica e del gas naturale e a misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire cunseguentemente gli aspetti
connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le
competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi
dell'energia elettrica e del gas naturale, provvedendo a realizzare il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1, avviene nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse
economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e
del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la
qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della
fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico:
in particolare prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di
gas a condizioni di mercato ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che
più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità, per
l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del
servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai
clienti civili e alle piccole imprese, e vigili sul funzionamento del mercato;
b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di
energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di
diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della
sostenibilità sotto il profilo ambientale;
c) definire strumenti e accordi per l'utilizzo condiviso tra più Stati membri
dell'Unione europea di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le
condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano e per il
coordinamento dei piani di emergenza nazionali;
d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati, ai
mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione
di una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e
collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre
autorità di vigilanza;
e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1,
comma 36, della legge 23 agosto 2004, n.239, anche mediante la razionalizzazione
delle diverse forme di compensazione;
f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e
di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il
funzionamento del sistema nazionale del gas, anche in relazione allo sviluppo
della domanda europea, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e
agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi
minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal
sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;
g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE. un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative
alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti
nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas
naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività
di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non
discriminatorio alle reti e all'attività di misura e, ove necessario, limiti
alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le
attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas
naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia
elettrica e di gas naturale;
h) promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di
distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione,
attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi
di utenza;
i) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per
il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei principi di cui
al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 164;
l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, anche in
relazione al regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 settembre 2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di
gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla base dello sviluppo atteso della
situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado
di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delie
effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza
di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non
appartenenti all'Unione europea.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti
al parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari;
decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti
decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2
(Delega al governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di
cui alla legge 3 giugno 2002, n.120, uno o più decreti legislativi per il
riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica,
alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della
legge 23 agusto 2004, n.239; per promuovere lo sviluppo del solare termico e dei
carburanti di origine vegetale; per il riordino dei soggetti pubblici che
operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la
ridefìnizione del sistema fiscale sugli autoveìcoli anche a fini-di efficienza e
risparmio energetico, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) incrementare gli obicttivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi;
b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di
riscaldamento e
condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di
certificazione e
promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le
piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di
distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;
c) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a
indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie,
pompe di calore e in generale strumenti ci uso domestico ad alto assorbimento
energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche
mediante iniziative di informazione ai consumatori;
d) prevedere a favore del solare termico e dei carburanti di origine vegetale la
massima semplificazione amministrativa, nonché nell'ambito delle vigenti
dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi
energetici di cui all'articolo 2-quater. commi 1 e 2, del decreto legge 10
gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81,
ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;
e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare
termico ad uso civile, a valore e nei limiti delle maggiori entrate rinvenienti
dalle misure di cui all'articolo 3;
f) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e Regioni per il
concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili,
prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli
obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del
paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad
assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure
sostitutive;
g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di
vista energetico;
h) razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono
attività di ricerca o di servizi nel settore delle, fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1,
secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere
tecnologiche di settore.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera b), di
concerto con i Ministri delle uifrastrutture e dell'interno; relativamente a
quanto stabilito al comma 2, lettera d), di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al
comma 2, lettera f) di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera g), di concerto
con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2,
lettera h) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I
decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive
comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche
europee.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono sottoposti al
parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281 e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei
principi e dei criterii direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti
decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e
integrative.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
(Interventi sulla fiscalità energetica)
1. Con il decieto di cui alrarticolo 1, comma 2, del decreto legge 29 ottobre
1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496,
il maggior gettito fiscale, derivante dallo scarto fra le previsioni contenute
nel documento di programmazione economica e finanziaria e le variazioni dei
prezzi petroliferi di cui al medesimo articolo 1 può essere destinato ad un
apposito fondo da utilizzare prioritariamente a copertura delle misure di cui
all'articolo 4 e nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2. comma 2. lettera e).
Articolo 4
(Misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)
1. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il governo e le singole
regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di
stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale
che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della
sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e degli affari regionali, le risorse del fondo di cui all'articolo
i possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale
da pane dei Comuni a favore dei residenti nei tenitori interessati, anche ai
fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con
esclusione dei uibuli erariali.
2. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori
entrate per la finanza pubblica.
Articolo 5
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n, 481, è aggiunto,
infine, il seguente periodo:
"Per i settori dell'energia elettrica e il gas, ai fini della tutela dei clienti
finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera";
2. All'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.48l, dopo la
lettera p), è aggiunta la seguente:
" q) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei
settori dell'energia elettrica e il gas, le misure idonee a promuovere efficaci
dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o
aree geografiche, e a riequilibrare le condizioni di concorrenza in mercati
caratterizzati dalla presenza di imprese dominanti, ferme restando le competenze
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
3. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n.239, è aggiunto,
infine, il seguente periodo; "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari e al Governo sulle misure
adottate in attuazione degli stessi indirizzi."
4. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n.239 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari
competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale.",
5.Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Articolo 6
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore ridia presente; legge sono
abrogati:
a) l'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e, a
decorrere dalla suddetta data, si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 23 agosto 2004; n. 239 e, a
decorrere dalla suddetta data, si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge
14 novembre 1995, n. 481;
c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 aprile 2005, n.62.